Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende:

          a) per «professione», la professione intellettuale, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 3;

          b) per «professione ordinistica», la professione di cui al titolo II per lo svolgimento della quale la legge richiede

 

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l'iscrizione ad albi previo superamento dell'esame di Stato e possesso degli altri requisiti accertati ai sensi di legge;

          c) per «professione associativa», ogni altra attività professionale che non sia ricompresa nelle professioni di cui all'articolo 2229 del codice civile o che sia oggetto di almeno una associazione professionale iscritta nel Registro di cui all'articolo 35;

          d) per «libero professionista», colui che esercita una professione in forma indipendente;

          e) per «professionista dipendente", il soggetto che esercita la professione nelle forme del lavoro subordinato;

          f) per «professionista», il libero professionista e il professionista dipendente;

          g) per «categoria», l'insieme dei professionisti che esercitano la medesima professione con lo stesso titolo professionale;

          h) per «esercizio professionale», l'esercizio della professione;

          i) per «prestazione professionale», la prestazione del professionista in qualunque forma resa;

          l) per «legge», la legge e gli atti equiparati dello Stato;

          m) per «ordinamento di categoria», le disposizioni normative che regolano competenze, condizioni, modalità e compensi per l'esercizio della professione di interesse generale;

          n) per «Ordine professionale», il Consiglio nazionale e gli Ordini territoriali di cui all'articolo 18;

          o) per «Consiglio nazionale», il Consiglio nazionale dell'Ordine professionale;

          p) per «esame di Stato», l'esame, anche in forma di concorso, previsto per l'accesso alle professioni ai sensi dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione;

 

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          q) per «consiglieri», i membri del Consiglio nazionale e del consiglio dell'Ordine territoriale;

          r) per «associazioni professionali» le associazioni professionali di cui all'articolo 34;

          s) per «sindacati», i sindacati dei professionisti;

          t) per «riserva professionale», le attività che la legge stabilisce debbano essere esercitate soltanto da iscritti ad albi professionali.