1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per «professione», la professione intellettuale, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 3;
b) per «professione ordinistica», la professione di cui al titolo II per lo svolgimento della quale la legge richiede
c) per «professione associativa», ogni altra attività professionale che non sia ricompresa nelle professioni di cui all'articolo 2229 del codice civile o che sia oggetto di almeno una associazione professionale iscritta nel Registro di cui all'articolo 35;
d) per «libero professionista», colui che esercita una professione in forma indipendente;
e) per «professionista dipendente", il soggetto che esercita la professione nelle forme del lavoro subordinato;
f) per «professionista», il libero professionista e il professionista dipendente;
g) per «categoria», l'insieme dei professionisti che esercitano la medesima professione con lo stesso titolo professionale;
h) per «esercizio professionale», l'esercizio della professione;
i) per «prestazione professionale», la prestazione del professionista in qualunque forma resa;
l) per «legge», la legge e gli atti equiparati dello Stato;
m) per «ordinamento di categoria», le disposizioni normative che regolano competenze, condizioni, modalità e compensi per l'esercizio della professione di interesse generale;
n) per «Ordine professionale», il Consiglio nazionale e gli Ordini territoriali di cui all'articolo 18;
o) per «Consiglio nazionale», il Consiglio nazionale dell'Ordine professionale;
p) per «esame di Stato», l'esame, anche in forma di concorso, previsto per l'accesso alle professioni ai sensi dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione;
q) per «consiglieri», i membri del Consiglio nazionale e del consiglio dell'Ordine territoriale;
r) per «associazioni professionali» le associazioni professionali di cui all'articolo 34;
s) per «sindacati», i sindacati dei professionisti;
t) per «riserva professionale», le attività che la legge stabilisce debbano essere esercitate soltanto da iscritti ad albi professionali.